STATUTO

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata “FIERA DI SAN PANCRAZIO”, in seguito chiamata per brevità “associazione”, con sede legale a Vedano Olona (VA) Piazza San Maurizio n.1.
La sede potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.
L’associazione è apartitica e senza scopo di lucro. L’associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Art. 2 – Scopi e attività
L’associazione, ha per scopo quello di rendere presenti e permanenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come trasmessi dalla tradizione della chiesa cattolica.
L’associazione intende inoltre porsi come luogo di incontro, strumento di presenza sociale, culturale, e ricreativa per la realizzazione di un’ autentica solidarietà fra gli uomini.
Nell’ambito di tali scopi l’associazione svolgerà tutte quelle iniziative che saranno ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.
In particolare l’ associazione potrà:
promuovere attività culturali, mediante l’organizzazione di convegni, assemblee, spettacoli, seminari, pubblicazioni, mostre, concerti, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
svolgere attività editoriali, sia cartacee sia mediante mezzi informatici, multimediali e via siti internet, blog e simili, con l’esclusione di edizione di giornali quotidiani;
promuovere attività volte alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale, anche mediante la promozione di gite e soggiorni culturali, con esclusione di attività di agenzia viaggi;
svolgere attività didattiche e di formazione, anche finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
organizzare momenti di convivenza e festa, attività sportive dilettantistiche e di promozione sportiva
Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’associazione, che non ha fine di lucro, potrà organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con il servizio bar, tavola calda e mensa, e svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria, che ritenga necessaria, utile, e comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Le modalità di funzionamento e la gestione delle iniziative dell’ente potranno essere disciplinate da un regolamento di amministrazione che sarà approvato dall’Assemblea dei soci.

Art. 3 – Soci
All’associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e desiderano contribuire concretamente, attraverso il versamento delle quote associative annue, deliberate dal Consiglio Direttivo, alla sua attività.
Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell’associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio Direttivo, ovvero vengono invitati a partecipare alla Associazione dal Consiglio stesso.
Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno inoltre il dovere di sostenere l’Associazione versando la quota associativa annua.
Sono soci Fondatori i soci partecipanti all’atto costitutivo e i soci successivamente assimilati a tale qualifica con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci
L’ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci;
l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.
Ad essa fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci, con l’eventuale indicazione della qualifica di socio fondatore.
I soci cessano di appartenere all’associazione:
per dimissioni volontarie;
per decesso;
in caso di mancato versamento della quota associativa;
per esclusione.
L’esclusione è deliberata nei confronti del socio che, dopo due richiami scritti ciascuno a distanza di sessanta giorni, non ottempera al dovere di sostenere l’Associazione versando la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero non rispetta statuto e regolamento o agisce in materia contraria alle finalità istituzionali della Associazione. Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all’interessato.
Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell’Assemblea dei soci sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, tempo per tempo determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa può essere diversa per soci fondatori e soci ordinari.
Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del rendiconto economico dell’esercizio di riferimento.
Ogni socio ordinario ha il diritto:
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare nelle assemblee stesse avendo il diritto di approvare i bilanci, deliberare le modifiche statutarie, nominare gli organi sociali;
di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
Ogni socio è obbligato:
ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di cinque deleghe.

Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni e dai valori pervenuti alla Associazione all’atto della costituzione o successivamente.
L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative;
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private sia a titolo di donazione sia di prestito con obbligo di restituzione;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio
d) proventi delle eventuali attività commerciali non prevalenti;
e) sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione di eventi
I redditi ed ogni entrata non destinata in aumento del patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dalla Associazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Art. 7 – Bilancio
L’esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio nelle forme che si reputeranno adeguate alla attività associativa; esso deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 maggio di ogni anno.
Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
E’ vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni o associazioni analoghe che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori se nominato.

Art. 9 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica, ovvero mediante affissione all’albo presso la sede sociale.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
approvare i regolamenti di funzionamento;
approvare l’eventuale documento di programmazione economica ed il bilancio, corredati dalla relazione annuale sulle attività;
nominare le cariche sociali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento o trasformazione dell’Associazione. Delibera con la maggioranza di due terzi di tutti gli iscritti al libro soci. Le modifiche statutarie devono inoltre raccogliere il consenso della maggioranza dei due terzi dei soci fondatori.
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.
Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall’Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo che determina annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione e ne gestisce concretamente l’attività.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, oltre al parroco pro-tempore di Vedano Olona che è membro di diritto, secondo la delibera di nomina, ed è eletto dalla Assemblea tra i soci fondatori. Dura in carica cinque anni.
Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
Compete al Consiglio Direttivo:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
eleggere il presidente dell’Associazione;
nominare il Vice presidente;
gestire l’attività della Associazione;
elaborare il bilancio;
predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci sia ordinari che fondatori.

Art. 11 – Decadenza e cessazione dei membri del Consiglio Direttivo
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopterà il sostituto che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l’anno per deliberare la proposta del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, anche via telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie seguendo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 13 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
Il segretario provvede alla stesura del verbale dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore operativo per seguire l’organizzazione e le attività ordinarie della Associazione, quando le dimensioni dell’attività lo richiedano.

Art. 14 – Presidente e Vice presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell’Associazione.
La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 15 – Compiti del Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
e) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 16 – Collegio dei revisori
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla normativa, elegge un Collegio dei revisori composto da tre soggetti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra soggetti iscritti all’Albo dei Revisori contabili. L’Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio.
I Revisori durano in carica 5 anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, e redige apposita relazione da allegare al bilancio.
Per l’assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione.
Le modalità di nomina dei revisori ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’Associazione, ed in mancanza si applicano per analogia le norme sui Collegi Sindacali delle società non quotate.

Art. 17 – Modifica dello statuto e scioglimento dell’associazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all’art. 9.
Lo scioglimento può essere proposto solo dal Consiglio Direttivo e approvato, con le maggioranze di cui all’art. 9, dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno, che nominerà uno o più Liquidatori. Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione dell’Assemblea nella delibera di nomina, ad altre associazioni o fondazioni avente analoghe finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 – Norme generali
Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile.

Vedano Olona,
FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI